Formazione sicurezza: il conto alla rovescia parte dall’assunzione
Formazione sicurezza: il conto alla rovescia parte dall’assunzione
Bar, ristoranti e strutture ricettive hanno trenta giorni per chiudere il percorso. E senza corsi non si ottiene la revoca della sospensione per lavoro irregolare.
Chi gestisce un pubblico esercizio ha spesso assunto con la convinzione di avere qualche settimana di margine per la formazione. Quel margine si è accorciato. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. DCGIURIDICA n. 2377 del 27 ottobre 2026, ha fissato le indicazioni operative per il personale ispettivo, e il quadro che ne esce tocca da vicino la somministrazione di alimenti e bevande e il comparto turistico-ricettivo.
Trenta giorni, non uno di più
L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025 permette di far lavorare il dipendente mentre il percorso formativo è ancora in corso, a condizione che formazione ed eventuale addestramento specifico si concludano entro trenta giorni. È una facoltà di completamento, non di rinvio: il percorso va comunque aperto subito, e prima di adibire la persona alle mansioni resta obbligatoria l’informazione prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.
Il termine dei sessanta giorni è uscito di scena
Per tutti gli altri settori la regola generale è l’avvio alla costituzione del rapporto di lavoro, o all’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione, come prevede l’articolo 37, comma 4, lettera a). La possibilità di completare entro sessanta giorni, nata dalla disciplina transitoria e richiamata dalla circolare INL n. 3/2021, è stata eliminata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (atto n. 59/CSR). Su quel punto la circolare non è più applicabile.
Il nodo della sospensione per lavoro irregolare
C’è un passaggio che pesa più di quanto sembri. Quando scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, la revoca non arriva con la sola regolarizzazione dei contratti: vanno sistemati anche gli obblighi di salute e sicurezza, formazione e informazione comprese, e se del caso la sorveglianza sanitaria. Per ottenere la revoca è sufficiente aver programmato i corsi nel più breve tempo possibile, comunque entro trenta giorni, e dimostrarne la prenotazione. Un’azienda ferma che non riesce a esibire quella prova resta ferma.
Cosa conservare
In ispezione, se gli attestati non ci sono ancora, viene chiesta la prova che il percorso è partito: comunicazioni con data certa al soggetto formatore, richiesta di collaborazione all’organismo paritetico, confronto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In mancanza di tutto questo si procede con verbale di contravvenzione e prescrizione ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 758/1994, e l’ottemperanza si prova solo con gli attestati conclusivi.
L’ATTO DI RIFERIMENTO
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. DCGIURIDICA n. 2377 del 27 ottobre 2026, “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Norme richiamate: articoli 14, 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 n. 59/CSR, articolo 1-bis del D.L. 159/2025, articolo 20 del D.Lgs. 758/1994.
Con queste scadenze la pianificazione dei corsi diventa parte della procedura di assunzione, non un adempimento successivo. Il calendario formativo permette di prenotare la data e di conservare la prova dell’iscrizione fin dal primo giorno; chi deve partire dagli obblighi del vertice aziendale trova il percorso dedicato nella sezione Datore di lavoro.