Corsi e-Learning per Patentino Diisocianati
Si classificano come diisocianati un gruppo di composti chimici presenti ad esempio in vernici poliuretaniche per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche. I diisocianati si classificano come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
Regolamento UE 2020/1149: appone modifiche al regolamento REACH (CE n. 1907/2006), impone delle restrizioni sia sull’immissione sul mercato sia sull’utilizzo dei diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1% in peso:
Dal 24 febbraio 2022 è fatto divieto immettere sul mercato europeo i diisocianati laddove non siano rispettate le seguenti restrizioni per il fornitore:
- avere la garanzia che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione degli utilizzatori industriali;
- garantire che l’imballaggio riporti la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto la formazione adeguata”.
Dal 24 agosto 2023 i diisocianati non possono essere usati a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, oppure
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.