Legionella

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Ogni azienda DEVE valutare il rischio LEGIONELLA per evitare di incombere in sanzioni

LA LEGIONELLA

La Legionella è una specifica famiglia di batteri, non è una malattia in sé, ma l’agente patogeno che la causa. L’infezione alle vie respiratorie causata dalla Legionella è una malattia molto pericolosa per l’uomo, nota come Legionellosi.

La Legionella continua a mietere vittime e riscontra un tasso di letalità del 10% circa.

L’infezione da Legionella avviene mediante inalazione di aerosol infetto (ovvero liquido nebulizzato in un mezzo gassoso). Non è stata mai dimostrata la trasmissione interumana.

La Legionella pneumophila è indicata come agente biologico di “classe 2” nel Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/08) – nell’Allegato XLVI, ovvero “tra quelli che possono comportare un rischio per i lavoratori, ma che hanno poche probabilità di propagarsi nella comunità e per i quali sono di norma disponibili efficaci misure pro lattiche e terapeutiche.”

Rischio Legionella e Normativa acqua potabile: Il Decreto Legislativo n.18/2023

Un diritto sancito dalle Nazioni Unite e che oggi viene protetto con ancora più forza e con un importante cambio di approccio alla sicurezza dell’acqua, che adesso viene basato sulla valutazione del rischio e finalizzato a garantire la sicurezza dell’acqua e un accesso ad essa equo e universale (art. 6 D.Lgs. 18/23).

la più importante novità che impatta sulla  Valutazione del Rischio Legionella, introdotta  dal D.Lgs 18/2023 riguarda l’inserimento del nuovo allegato 1 Parte D che indica il limiti di due parametri: la Legionella, un batterio che vive e prolifera nell’acqua e il Piombo.

A questo Allegato debbono fare riferimento tutti i sistemi di distribuzione al punto di utenza delle strutture prioritarie e di cui sono responsabili i GIDI (Gestore Idrico della Distribuzione Interna).

Per quanto riguarda la Legionella la soglia di sicurezza è fissata a valori <1000 CFU/l, e non è indicata la speciazione

D.lgs. 9 aprile, 2008, n. 81 Le disposizioni del provvedimento costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge del 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il decreto considera il rischio derivante da Legionella nel titolo XEsposizione ad agenti biologici»). All’allegato XLVI sia la «Legionella pneumophila» sia le rimanenti specie di Legionelle patogene per l’uomo («Legionella Spp») sono classificate quali agenti biologici del gruppo 2 ossia, come definito all’articolo 268 («Classificazione degli agenti biologici») «un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche».

«Linee-guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi» del 2015. Il documento intende riunire, aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative: «Linee-guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi», pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2000; «Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali»; «Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi» pubblicate, rispettivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005 e Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 Febbraio 2005.

«Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria» del 2013

«Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione» 2006