Nuovo Decreto Normativa Antincendio
NUOVO DECRETO MINISTERIALE ANTINCENDIO
DM 02/09/2021
Il nuovo DM è entrato ufficialmente in vigore dal 4 Ottobre 2022.
L’art. 5 e l’allegato III sanciscono le nuove istruzioni per la formazione e l’aggiornamento degli addetti della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Cosa cambia
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- aggiornamento quinquennale (art.5 comma 5)
- nomenclatura: suddivisione in 3 livelli
addetto antincendio rischio basso → addetto antincendio attività di livello 1
addetto antincendio rischio medio → addetto antincendio attività di livello 2
addetto antincendio rischio alto → addetto antincendio attività di livello 3
- esercitazione pratica obbligatoria per tutti i livelli (sia nella prima formazione che nell’aggiornamento)
- metodologia didattica: l’attività di formazione e aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento anche in modalità FAD di tipo SINCRONO (videoconferenza) → Allegato III, Punto 3.2.1, comma 2.
- VIETATO L’ E-LEARNING.
Durata dei corsi
- addetto antincendio attività di livello 1 > 4 ore (2 ore di teoria + 2 ore di pratica)
- aggiornamento addetto antincendio attività di livello 1 > 2 ore (2 ore di pratica – obbligatoria la prova pratica)
- addetto antincendio attività di livello 2 > 8 ore (5 ore di teoria + 3 ore di pratica)
- aggiornamento addetto antincendio attività di livello 2 > 5 ore (2 ore di teoria + 3 ore di pratica)
- addetto antincendio attività di livello 3 > 16 ore (12 ore di teoria + 4 ore di pratica)
- aggiornamento addetto antincendio attività di livello 2 > 8 ore (5 ore di teoria + 3 ore di pratica)
Idoneità tecnica
L’allegato IV contiene l’elenco dei luoghi di lavoro dove è previsto l’obbligo di attestato di idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco per i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi.
Formazione docenti
Si delineano 3 abilitazioni all’insegnamento in base alla tipologia di docenza:
- abilitazione all’erogazione della docenza sia per la teoria che per la pratica (TIPO A) → 60 ore di formazione (di cui 16 relative di pratica)
- abilitazione all’erogazione della docenza solo teorica (TIPO B)
→ 48 ore di formazione
L’aggiornamento avviene ogni 5 anni per un totale di 12 ore. - abilitazione all’erogazione della docenza solo pratica (TIPO C)
→ 28 ore di formazione
L’aggiornamento avviene ogni 5 anni per un totale di 8 ore di formazione, di cui 4 di pratica.
I corsi di qualificazione dei formatori sono tenuti da personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.