Amianto, Direttiva UE 2023/2668: nasce una nuova figura professionale
Come tutti sanno, l’amianto (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
Materiale dalle caratteristiche molto interessanti per l’industria: le fibre di amianto sono resistenti alle temperature elevate, all’azione di agenti chimici e all’azione meccanica. È flessibile al punto da poter essere filato ed è un ottimo fonoassorbente. I minerali di amianto sono relativamente diffusi in natura e il loro basso costo, unito alle caratteristiche chimico-fisiche, ne ha favorito un’ampissima diffusione fin dall’antichità.
Le ottime proprietà tecnologiche dell’amianto, la sua versatilità ed il basso costo, in passato ne hanno favorito un ampio utilizzo.
Tra gli usi più diffusi va sottolineato quello dell’amianto-cemento, in prevalenza lastre per coperture, tubi, condotte e canalizzazioni. In industria è stato impiegato per anni come materia prima per produrre svariati manufatti, come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature, come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature, come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici, come materiale fonoassorbente. È stato inoltre utilizzato come materiale spruzzato per il rivestimento di elementi strutturali metallici degli edifici per aumentarne la resistenza al fuoco. È stato impiegato anche nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola, nei pannelli per controsoffittature, nei pavimenti costituiti da vinil-amianto (in cui è mescolato a polimeri), come sottofondo di pavimenti in linoleum.
Nei mezzi di trasporto: è stato impiegato nei freni, nelle frizioni e negli schermi parafiamma, nelle guarnizioni, nelle vernici e mastici “antirombo” e, infine, nella coibentazione di particolari strutturali di treni, navi e autobus.
La presenza delle fibre di amianto nell’ambiente comporta inevitabilmente dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. È un agente cancerogeno. I rischi maggiori sono legati alla presenza delle fibre nell’aria. Una volta inalate, le fibre si possono depositare all’interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari. Le fibre che si sono depositate nelle parti più profonde del polmone possono rimanere nei polmoni per diversi anni, anche per tutta la vita. La presenza di queste fibre estranee all’interno dei polmoni può comportare l’insorgenza di malattie come l’asbestosi, il mesotelioma ed il tumore dei polmoni. Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all’esposizione all’amianto.
La direttiva 203/2668 del 22/11/23 definisce i nuovi obbiettivi per gli Stati Europei in materia di protezione dei lavoratori nei confronti dei manufatti contenenti amianto. Analizzando il testo, al considerando n°3 la Direttiva definisce l’ambito di applicazione: tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.
Nei considerando viene indicato che esistono tipi di esposizione all’amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell’amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l’esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all’amianto, e l’esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli. Sia l’esposizione passiva che l’esposizione secondaria possono avere un impatto significativo sulla salute.
Ricordo che la vigente normativa impone ai datori di lavoro di valutare tutti i rischi, individuando anche i rischi potenziali come quelli derivanti dall’esposizione passiva all’amianto, e di mettere in atto le misure preventive e protettive necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo presente che il principio di evitare i rischi è la base di partenza di qualsiasi misura attuata.
Nell’ambito della ristrutturazione, i datori di lavoro, quando valutano se un’attività comporti o possa comportare un rischio di esposizione all’amianto o a materiali contenenti amianto, dovrebbero preferire la rimozione totale dell’amianto rispetto a qualsiasi altra attività di manipolazione, ogniqualvolta ciò sia fattibile e vantaggioso per la protezione dei lavoratori.
I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro dovrebbe garantire lo svolgimento di un esame della presenza di materiali contenenti amianto, da parte di un operatore qualificato, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e dovrebbe ottenere il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Sulla base delle informazioni ricevute, il datore di lavoro dovrebbe individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all’eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale dell’uso dell’amianto.
Come sapete la direttiva è un atto del parlamento europeo che deve essere recepita dai singoli stati. Il recepimento consiste nell’adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti (quindi da raggiungere) dalle direttive.
Analizzando l’art.11 troviamo la nuova figura professionale: «Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all’amianto i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori.
La direttiva cita in più punti l’operatore qualificato, chi è? Quali competenze deve avere? Può essere l’RSPP? Un geometra? Un architetto? Un ingegnere?
L’UNI già l’anno scorso dopo un percorso di confronto all’interno della commissione sicurezza, ha pubblicato la norma UNI 11903:2023 che definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’ addetto al censimento dei materiali contenenti amianto (MCA), ossia del soggetto che esegue le attività volte ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.
Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
L’anno prima è stata pubblicata la norma UNI 11870:2022 che definisce i metodi di individuazione e i criteri di censimento per i materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione.
Su proposta dell’Osservatorio Amianto, sempre UNI attraverso una commissione di esperti, ha pubblicato la PdR 152-1:2023, uno strumento per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture e dei tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia. Questa valutazione deve essere condotta da un addetto al censimento o un responsabile del rischio amianto.
Sempre la stessa commissione ha pubblicato la prassi di riferimento PdR 152-2:2023 che definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Responsabile del Rischio Amianto (RRA) per gli MCA in cui l’amianto è aggiunto intenzionalmente nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti.
Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
Si configura quindi la necessità di formare esperti in questo settore che avranno il compito di colmare le lacune ancora presenti oggi sull’individuazione dei manufatti contenenti amianto che purtroppo continua a mietere vittime con previsioni di aumento di casi di mesotelioma nei prossimi anni.
Fonte: puntosicuro.it