Rischio chimico: chi ha la responsabilità della compilazione delle SDS?
Una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) è un documento molto importante per garantire luoghi di lavoro e prodotti sicuri.
La scheda di dati deve, infatti, “fornire informazioni sui pericoli di una sostanza o di una miscela e sulla relativa conservazione, manipolazione e uso sicuro”.
Inoltre:
- “contiene informazioni sui potenziali effetti dell’esposizione alla salute e su come lavorare in sicurezza con la sostanza o la miscela”;
- contiene informazioni “sui pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche o dagli effetti ambientali, sull’uso, lo stoccaggio, la manipolazione e le misure di risposta alle emergenze relative a tale sostanza o miscela”.
E proprio in relazione all’importanza di questo documento è importante “garantire la completezza, l’accuratezza e la coerenza del contenuto di ciascuna delle voci previste” nelle schede, in modo che le SDS risultanti “consentano l’adozione delle misure necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente”.
Senza dimenticare che le informazioni contenute nelle SDS “sono rilevanti anche per i soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose, per gli operatori dei servizi di soccorso, compresi i centri antiveleni, per i soggetti interessati a livello professionale all’uso dei pesticidi e, in alcuni casi, per i consumatori”.
A ricordare in questi termini l’importanza delle schede di dati di sicurezza è un intervento che si è tenuto il 23 novembre 2022 (durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2022) al convegno nazionale “REACH-OSH 2022 – Sicurezza chimica e scheda di dati di sicurezza. La Nuova Scheda di Dati di Sicurezza per una nuova Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, tossici per la riproduzione, cancerogeni, mutageni”. L’intervento si sofferma sulle prescrizioni generali per la compilazione delle schede e sul loro aggiornamento.
Lo presentiamo oggi con riferimento al contenuto della pubblicazione “REACH-OSH 2022 – Sicurezza chimica e scheda di dati di sicurezza”, che raccoglie gli atti del convegno, e soffermandoci sui seguenti argomenti:
- Compilazione delle schede di dati di sicurezza: responsabilità iniziale
- Compilazione delle schede di dati di sicurezza: persona competente
- Compilazione delle schede di dati di sicurezza: completezza e coerenza
Compilazione delle schede di dati di sicurezza: responsabilità iniziale
L’intervento “ Prescrizioni generali per la compilazione e per l’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza”, a cura di Carlo Muscarella (Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ASL di Latina), ricorda, innanzitutto, che il contenuto delle SDS “è regolamentato, per gli Stati europei in cui si applica il Regolamento REACH, dall’art.31 e dall’Allegato II del Regolamento REACH”. E l’Allegato II è stato aggiornato con il Regolamento (UE) 2020/878 e tutte le SDS verranno fornite dopo il 31 dicembre 2022 devono essere redatte nel rispetto del nuovo formato.
Veniamo ad uno dei temi trattati nell’intervento, la compilazione delle schede di dati di sicurezza.
Intanto la responsabilità iniziale per la corretta compilazione della SDS “ricade sul primo fornitore della sostanza o della miscela (fabbricante, importatore o utilizzatore a valle)”. Tuttavia anche gli altri attori della catena di approvvigionamento “devono fornire una SDS, facendo ricorso alle informazioni ricevute dai loro fornitori e verificandone l’adeguatezza allo scopo di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti”.
Inoltre “i fornitori di una sostanza o miscela per la quale è prescritta una SDS sono responsabili per i suoi contenuti, anche nel caso in cui non siano stati loro a preparare detta SDS”. Non bisogna dimenticare che il fornitore “deve sempre aggiungere le proprie informazioni di contatto nella sezione 1.3 della SDS, anche quando utilizza la SDS del proprio fornitore senza modificarne il contenuto”.
Compilazione delle schede di dati di sicurezza: persona competente
L’intervento ricorda poi che nell’Allegato II al Regolamento REACH è riportato che la scheda di dati di sicurezza “deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note”. E i fornitori di sostanze e miscele “devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento”.
A questo proposito si segnala che, “realisticamente”, risulta difficile che “un’unica persona disponga di conoscenze tali da consentire la corretta compilazione di tutte le sezioni di una SDS”. E dunque la persona competente “deve poter far affidamento su ulteriori competenze ma comunque garantire la coerenza dei contenuti della SDS”.
Si segnala che benché il Regolamento REACH non contenga indicazioni specifiche per la formazione della persona competente, nel documento ECHA “Orientamenti sulla compilazione delle SDS” vengono fornite “indicazioni per la formazione e istruzione permanente delle persone competenti”. E l’UNI nel giugno 2019 ha pubblicato “la Prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019 che, pur non essendo vincolante, fornisce indicazioni riguardanti il profilo professionale del Responsabile delle Schede di Dati di Sicurezza (RSDS) con le funzioni di raccolta e analisi dei dati aziendali che necessitano per l’elaborazione di SDS di sostanze e miscele immesse sul mercato dell’Unione Europea”.
Compilazione delle schede di dati di sicurezza: completezza e coerenza
L’intervento si sofferma anche sulle prescrizioni riguardanti le informazioni da fornire nelle 16 sezioni delle SDS, informazioni che sono trattate in dettaglio nel capitolo 3 degli “Orientamenti sulla compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza” dell’ECHA.
Dato che la procedura di elaborazione di una SDS “è piuttosto articolata”, il relatore presenta una sequenza, che riprendiamo, da seguire per la compilazione di una SDS al fine di garantire la coerenza dei contenuti.
Riguardo al tema della coerenza, si indica che, visto che spesso le schede SDS “non sono compilate solo da una persona, ma piuttosto da figure con competenze diverse, non possono essere escluse lacune involontarie o sovrapposizioni”.
E dunque è utile “sottoporre la SDS finale e il suo Allegato (se del caso) a un controllo di coerenza e ammissibilità prima di fornirla ai destinatari”.
Si indica che è auspicabile che la revisione finale “sia condotta da un ‘unica persona competente’ piuttosto che da individui distinti al fine di consentire una panoramica del documento nella sua totalità”.
Inoltre nell’ambito di un controllo di completezza e coerenza, si raccomanda di “verificare che le informazioni contenute nella SDS siano coerenti con quelle riportate sull’etichetta e con il fascicolo di registrazione REACH in caso di compilazione effettuata da un fabbricante o importatore di sostanze registrate”.
Si ricorda poi che alcune organizzazioni settoriali – ad esempio ACEA (European Automobile Manufacturers Association) – “raccomandano anche agli utilizzatori a valle l’effettuazione un controllo di conformità delle SDS ricevute”.
Fonte: puntosicuro.it