Il tempo di cui l’RSPP deve disporre per poter svolgere i suoi compiti
Il Testo Unico prevede che “gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, […] devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati” (art.31 c.2 primo periodo D.Lgs.81/08).
Ciò attiene al tema della costituzione del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro, il quale ultimo, ai sensi del comma precedente a quello su riportato, “organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni […] secondo le regole di cui al presente articolo” (art.31 c.1 D.Lgs.81/08).
E tra le “regole di cui al presente articolo”, cui deve attenersi il datore di lavoro nell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, vi è anche quella relativa al tempo “adeguato” di cui i componenti del servizio stesso devono disporre.
Il parametro di riferimento per la valutazione della congruità di tale tempo, dunque, è rappresentato – secondo il dettato legislativo – dallo svolgimento dei compiti elencati dall’art.33 D.Lg.81/08, quali compiti assegnati all’ RSPP e all’ASPP direttamente dalla legge.
Di fatto, va detto che eventuali ulteriori incarichi – e, quindi, conseguentemente, compiti – assegnati all’RSPP o all’ASPP dal datore di lavoro possono sottrare tempo allo svolgimento di quelli attribuiti ex lege e quindi vanno soppesati secondo tale prospettiva.
Ciò in quanto i compiti attribuiti dall’art.33 del Testo Unico all’RSPP e all’ASPP sono, a differenza di altre incombenze che il datore di lavoro può decidere di assegnare in azienda, previsti da una norma primaria di diritto penale speciale – quale è il D.Lgs.81/08 – e dunque inderogabili, oltre che finalizzati alla tutela di un bene di rango costituzionale quale è quello della salute dei lavoratori (art.32 Cost.).
Dunque, nel caso in cui il datore di lavoro intenda affidare ad un RSPP o ASPP ulteriori incarichi aziendali in aggiunta a quello di componente del servizio di prevenzione o addirittura conferirgli una delega di funzioni, così come, ancora, nel caso in cui intenda nominare quale RSPP o ASPP un soggetto che ricopra già altri incarichi in azienda, dovrà domandarsi: alla luce dei compiti assegnati ai componenti del SPP dal D.Lgs.81/08, quegli avrà/avrebbe un tempo sufficiente e, per dirla con l’art.31, “adeguato” per svolgere i compiti previsti in maniera inderogabile dall’art.33 del Testo Unico?
A tale valutazione il datore di lavoro dovrà procedere tenendo anche conto del fatto che i compiti dell’RSPP e dell’ASPP previsti dall’art.33 del D.Lgs.81/08 sono funzionali a permettere al datore di lavoro di dare adempimento al suo obbligo generale contenuto nell’articolo 2087 del codice civile di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori adottando tutte le misure necessarie secondo particolarità del lavoro, esperienza e tecnica e, quindi, di “uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore”. (Cassazione Penale, Sez. IV, 16 giugno 1995 n.6944).
Fonte: puntosicuro.it